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Domande di risoluzione pre-fallimento: la Cassazione chiarisce rito, efficacia delle decisioni e oneri dei creditoriMartedì 24/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 6481 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su alcune questioni centrali riguardanti le domande di risoluzione del contratto per inadempimento proposte prima del fallimento del convenuto, enunciando i seguenti principi di diritto, relativi al rito applicabile, all’efficacia delle decisioni e agli oneri successivi dei creditori. «La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»; «La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma assume il tipico contenuto, a seconda dei casi, dichiarativo o costitutivo della pronuncia risolutoria»; «Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio»; «In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.» Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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