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Grandi difetti negli immobili: quando decorre davvero il termine per la denuncia?Giovedì 24/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La quantificazione e la tempestività dell'azione di garanzia nella compravendita immobiliare tra accertamento peritale e momento di effettiva consapevolezza dei difetti. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la Sentenza n. 25138 pubblicata l’8 settembre 2026, si è pronunciata sul tema della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle azioni di garanzia per vizi immobiliari e grave difetto dell'opera, fornendo importanti precisazioni per la tutela dell'acquirente. L'origine del contenzioso e il caso concretoLa vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata dagli acquirenti di un immobile di nuova costruzione nei confronti della società venditrice-costruttrice, per la presenza di molteplici vizi e difetti emersi progressivamente dopo la consegna (tra cui infiltrazioni d'acqua, umidità di risalita, crepe murali e distacco di pavimenti). Nei giudizi di merito, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino avevano dichiarato prescritte e decadute le azioni promosse ai sensi degli artt. 1495 e 1669 c.c., collocando la "scoperta" iniziale delle anomalie a pochi mesi dalla compravendita. I due principi chiariti dalla CassazioneAccogliendo il ricorso degli acquirenti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello, facendo chiarezza su due aspetti centrali del diritto immobiliare:
Rilevato l'errore dei giudici di merito nell'aver calcolato i tempi a partire dalle prime generiche avvisaglie dei danni, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini il caso applicando i principi di diritto riaffermati dalla legittimità. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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