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Inps: nuove regole sulla rateazione dei debiti contributivi

Lunedì 25/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Possibilità di dilazionare i debiti fino a 60 rate mensili, con nuovi criteri di accesso e competenze decisionali per la gestione delle domande.

Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 l’Inps ha comunicato l’entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di dilazione del pagamento dei debiti contributivi e relativi accessori, adottato a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro. La riforma si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge n. 203/2024 e dal successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.

Rateazione fino a 60 rate per i debiti contributivi
La nuova disciplina consente la rateizzazione dei debiti non ancora affidati alla riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di 60 rate mensili. In particolare, è prevista la possibilità di ottenere fino a 36 rate per importi fino a 500.000 euro e fino a 60 rate per importi superiori.

Nuovo assetto delle competenze decisionali
Il nuovo sistema supera il precedente regime basato sull’autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate e introduce criteri uniformi di gestione delle domande, rafforzando il ruolo delle strutture territoriali. Le competenze decisionali sono infatti attribuite ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e ai Direttori regionali o di Coordinamento metropolitano per le dilazioni fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.

Presentazione domande di dilazione
Le domande di rateazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il Cassetto previdenziale del contribuente. Il nuovo Regolamento, chiarisce l'Istituto, si applica alle richieste presentate dalla data della circolare e, in via più favorevole, anche alle istanze presentate dal 12 gennaio 2025 ancora in corso, con possibilità di rideterminazione dei piani entro 30 giorni dalla pubblicazione. Restano infine abrogate le precedenti disposizioni in materia.

Fonte: https://www.inps.it
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