SEI NEL GIUSTO ? INSISTI !

La responsabilità del Collegio Sindacale nella redazione della relazione al Bilancio 2025: profili di rischio e tutele

Martedì 28/07/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
La sottoscrizione della relazione all'assemblea per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta l'atto culminante di un intero esercizio di vigilanza, portando con sé un preciso e gravoso regime di responsabilità giuridica.



In sede di approvazione del bilancio, la responsabilità civile e penale dei sindaci assume una rilevanza centrale. I membri del collegio sindacale rischiano infatti di rispondere solidalmente con gli amministratori per i danni cagionati alla società, ai soci o ai terzi creditori, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

La responsabilità solidale e la "culpa in vigilando" (Art. 2407 c.c.)



Il perimetro della responsabilità civile è delimitato dall'articolo 2407 del Codice Civile. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

La responsabilità del comparto ispettivo è quasi sempre una responsabilità per omessa vigilanza (culpa in vigilando). Ciò significa che l'organo di controllo non risponde direttamente delle scelte gestionali dannose compiute dagli amministratori (coperte dalla Business Judgment Rule), ma risponde del fatto di non averne rilevato l'illegittimità o l'irrazionalità, oppure di non aver attivato i poteri reattivi concessi dalla legge.

Art. 2407, comma 2, c.c.: "Essi rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica."

Il nesso di causalità e il dovere di segnalazione tempestiva



La giurisprudenza societaria è unanime nell'affermare che per configurare la responsabilità dei sindaci non basta una generica inerzia. È necessario dimostrare il nesso di causalità, ovvero che un comportamento attivo e diligente del sindaco avrebbe interrotto la condotta illecita degli amministratori, evitando il dissesto o il depauperamento del patrimonio sociale.

Nel contesto del bilancio chiuso al 31.12.2025, la responsabilità si acuisce in relazione alle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). I sindaci hanno l'obbligo di:
  • segnalare immediatamente all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la crisi.
  • vigilare sul fatto che gli amministratori avviino tempestivamente gli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento.


La redazione della relazione annuale rappresenta il momento in cui l'operato del collegio sindacale viene formalizzato e reso pubblico: omettere i segnali di allarme all'interno di questo documento espone l'organo di controllo a un rischio elevatissimo di concorso nelle successive azioni di responsabilità da parte dei curatori fallimentari.

Vediamo sinteticamente i concetti esposti:


Ambito di Controllo


Condotta Omissiva del Sindaco


Profilo di Rischio


Continuità Aziendale


Mancata rilevazione della perdita del going concern


Responsabilità solidale per prosecuzione illegittima dell'attività


Veridicità delle Poste


Omessa verifica di sopravvalutazioni di asset o crediti


Concorso in false comunicazioni sociali (reato societario)


Assetti Organizzativi


Mancata segnalazione di carenze ex art. 2086 c.c.


Violazione dei doveri di vigilanza sulla struttura interna

Come limitare il rischio: la prova della diligenza professionale



Per andare esenti da responsabilità, i componenti del collegio devono poter dimostrare la cosiddetta "prova liberatoria", ovvero di aver agito con la dovuta diligenza. Tale prova si costruisce attraverso una rigorosa applicazione dei Principi di comportamento del collegio sindacale emanati dal CNDCEC.

L'importanza della verbalizzazione



Il principale strumento di tutela a disposizione dei sindaci è il libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni attività di verifica, ogni richiesta di chiarimento avanzata agli amministratori, ogni dissenso espresso rispetto alle scelte della governance deve essere analiticamente verbalizzato.

In sede di redazione della relazione al bilancio 2025, qualora vi siano stati contrasti insanabili o gravi omissioni da parte degli amministratori nel fornire le informazioni necessarie, i sindaci hanno il dovere di formalizzare tali circostanze all'interno della relazione stessa, modulando il proprio giudizio o formulando specifiche riserve all'assemblea dei soci. 

Solo l'esercizio tempestivo dei poteri di reazione (fino alla convocazione d'urgenza dell'assemblea o al ricorso al Tribunale ex art. 2409 c.c.) consente di interrompere il nesso causale e di azzerare il rischio di responsabilità solidale.
Le ultime news
Oggi
Il trasferimento d’azienda si conferma uno dei temi più complessi del diritto del lavoro,...
 
Giovedì 30/07
La Corte di Cassazione interviene sul ricalcolo delle pensioni INPS: la decadenza non estingue il diritto,...
 
Lunedì 27/07
Cosa succede se l'amministratore di una società omette di depositare i bilanci e, per giunta,...
 
Giovedì 23/07
Un decreto del Ministero del Lavoro individua le violazioni che comportano la perdita temporanea delle...
 
Mercoledì 22/07
L’Istituto aggiorna il cronoprogramma delle attività dopo le verifiche sulle modalità...
 
Mercoledì 22/07
L'Istituto definisce il calendario della sospensione estiva delle attività di notifica e di alcuni...
 
Martedì 21/07
L’INPS richiama gli enti che erogano trattamenti pensionistici al rispetto degli obblighi di comunicazione...
 
Martedì 21/07
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 il decreto legislativo...
 
Lunedì 20/07
La Corte Costituzionale estende il limite massimo di permanenza in servizio del personale scolastico...
 
Lunedì 20/07
L’INPS introduce una nuova funzionalità online per consentire agli eredi degli utilizzatori...
 
Venerdì 17/07
L’Istituto rafforza i servizi proattivi per intercettare i cittadini aventi diritto e facilitare...
 
Venerdì 17/07
Il Ministero del Lavoro finanzia nuovi percorsi di aggiornamento delle competenze e reinserimento occupazionale...
 
Giovedì 16/07
Cambiano le modalità di accesso alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del...
 
Giovedì 16/07
Più rapido il riconoscimento del Bonus nido grazie al nuovo scambio di dati tra Comuni e INPS...
 
Mercoledì 15/07
Con la Sentenza n. 32835 del 16 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito importanti...
 
Mercoledì 15/07
Con il Messaggio n. 2308 dell’8 luglio 2026 l’INPS comunica il rinnovo dell’accordo...
 
Martedì 14/07
La Corte di Cassazione chiarisce gli oneri probatori nelle controversie sul lavoro straordinario: non...
 
Martedì 14/07
L’INPS aggiorna le modalità di compilazione del flusso contributivo UniEmens introducendo...
 
altre notizie »
 

Studio Legale Bruno Sisti

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna (BO)

Tel: 051-5882388 - Fax: 051-5882388

Email: avvocato@studiolegalesisti.it

P.IVA: 02134861208