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Lavoro intermittente: chiarimenti del Ministero dopo l’abrogazione del R.D. 2657/1923

Lunedì 01/09/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di lavoro intermittente.
Con Circolare n. 15 del 27 agosto il Ministero è intervenuto per chiarire gli effetti dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera dalla legge n. 56/2025, sulla disciplina del lavoro intermittente. I chiarimenti si sono resi necessari soprattutto alla luce delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, per il quale il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Il problema principale riguardava la possibile contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, che ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Il Ministero, a conferma di un precedente orientamento, ha chiarito che la legge 56/2025 non ha inciso sull'attuale disciplina del lavoro intermittente, in quanto il rinvio operato dal D.M. 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto" è da considerarsi "meramente materiale". Ciò ad indicare che le attività elencate sono state “cristallizzate” nel decreto ministeriale e continuano a valere indipendentemente dalle vicende successive della fonte originaria.
Il Ministero, a supporto di tale interpretazione, richiama l’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, in base al quale il D.M. 23 ottobre 2004 continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti attuativi.

Di conseguenza, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923, e devono quindi ritenersi tuttora vigenti e utilizzabili per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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