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Tracciabilità dei rifiuti: la geolocalizzazione obbligatoria non integra controllo a distanza

Martedì 24/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Ispettorato chiarisce quando si applica (e quando no) la procedura dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Con Nota Prot. n. 831 del 28 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I., chiarendo i limiti dell’esonero dalla procedura autorizzativa.
I quesiti riguardavano, in particolare, l’installazione di sistemi di geolocalizzazione (GPS) sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, prevista dal DM n. 59 del 2023 in attuazione dell’art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 e del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Secondo l’INL, l’obbligo di tracciamento dei percorsi dei mezzi, imposto dalla normativa speciale come condizione per l’esercizio dell’attività d’impresa, esula dall’ambito applicativo dell’art. 4 della Legge 300/1970. In tali casi, dunque, non è richiesta l’attivazione della procedura sindacale o autorizzativa.
L’Ispettorato precisa però che il sistema GPS non può essere qualificato come “strumento necessario alla prestazione lavorativa”, che può essere svolta anche in sua assenza, e che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale.
Qualora l’azienda intenda impiegare i sistemi anche per esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio o di sicurezza sul lavoro, conclude l'INL, sarà invece necessario attivare le garanzie previste dall’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
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