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Datori di lavoro settore marittimo e aviazione civile: novità dal 1° gennaio

Venerdì 14/11/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l'Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.
Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
  • congedo di maternità;
  • congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • permessi legge 104/1992;
  • congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
  • donazione sangue e/o midollo osseo.


L'Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo:
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
    temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").


Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.

Per i lavoratori marittimi, precisa l'Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.

Fonte: https://www.inps.it
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