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Decreto Lavoro: esonero contributivo per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato

Martedì 12/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 1° maggio operativo l’incentivo che premia le trasformazioni a tempo indeterminato per giovani under 35, con esonero contributivo fino a 24 mesi.

Il Decreto Lavoro (D.Lgs. n. 62/2026), recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la tutela e la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e affrontare le nuove forme di sfruttamento connesse all’evoluzione dell’economia digitale.

L’articolo 4 del provvedimento introduce un importante incentivo volto a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione all’occupazione giovanile.

In particolare, la norma prevede un esonero contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, in rapporti a tempo indeterminato. L’agevolazione, riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi e fino a 500 euro mensili per lavoratore, riguarda esclusivamente personale under 35 che non abbia mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per accedere al beneficio, le trasformazioni devono essere effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e devono garantire un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti con la forza lavoro del periodo successivo, tenendo conto anche dei rapporti part-time e delle eventuali variazioni in società collegate o controllate.
Restano esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, così come i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva. Inoltre, il mantenimento dell’agevolazione è subordinato all’assenza di licenziamenti nei sei mesi successivi alla trasformazione, pena la revoca del beneficio.
Il provvedimento prevede anche specifici limiti di spesa e un sistema di monitoraggio affidato all’INPS, con la possibilità di sospensione delle nuove concessioni in caso di superamento delle risorse disponibili. L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni contributive, ma resta compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro prevista per le nuove assunzioni.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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