SEI NEL GIUSTO ? INSISTI !

Bonus donne: requisiti e istruzioni operative per l’accesso al beneficio

Martedì 01/07/2025

a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando


Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 di seguito chiamato “Decreto Coesione”, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, all’ articolo 23, ha introdotto il “Bonus Donne”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.

 

CASI DI ESCLUSIONE DEL BONUS DONNE

Il comma 3 del citato articolo 23, afferma che sono esclusi da questo beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già considera l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto all’aliquota ordinaria. 

 

REQUISITI DA RISPETTARE PER AVERE ACCESSO ALL’ESONERO

L’esonero contributivo per l’assunzione di donne deve rispettare dei requisiti per poterne avere diritto quali:
  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; 
  • siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno; 
  • svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in base delle risultanze acquisite dall’lSTAT;
  • sia rispettato il requisito dell’incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti; si evidenzia che, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va riproporzionato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno. 



MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO PER BONUS DONNE


La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro, eccetto i premi e contributi dovuti all’INAIL, con limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 60/2024, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. 

 

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

Gli esoneri contributivi di cui alla presente circolare spettano a tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ma non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione.



TIPOLOGIE DI LAVORATRICI CUI SPETTA L’ESONERO

Gli esoneri contributivi spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione: 
  • siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione; 
  • risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
  • siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014;



RAPPORTI DI L AVORO INCLUSI E ESCLUSI DALL’ESONERO  


Come precisato nei precedenti paragrafi, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025. 

Sono inclusi nel diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro:
  • contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate di seguito;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. 


Sono esclusi al diritto all’esonero i seguenti contratti di lavoro:
  • rapporti di lavoro domestico
  • rapporti di apprendistato;
  • rapporti di lavoro intermittente;
  • rapporti di lavoro occasionale.


 

DURATA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

La durata dell’esonero contributivo è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione. 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO 

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni è necessario inoltre rispettare la condizione specificamente prevista dal comma 3 dell’articolo 23 del decreto Coesione, ovvero la realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. 

Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. 

Le agevolazioni in argomento si possono comunque applicare se l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro occupato in precedenza si sia reso vacante a seguito di: 
  • dimissioni volontarie; 
  • invalidità; 
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età; 
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro; 
  • licenziamento per giusta causa. 


Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale. 

 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER AVERE DIRITTO ALL’ESONERO

Al fine di conoscere con l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni compilando il modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”. 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, le seguenti informazioni: 

a) dati identificativi dell’impresa; 

b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; 

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro; 

d) retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; 

e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice. 

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati: 
  • calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta; 
  • consulta il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta.


Nel caso in cui la domanda di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. 

Nel caso invece in cui l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia stata effettuata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS” e  invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso tale periodo senza l’instaurarsi dell’assunzione saranno persi gli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza. 



Fonti normative: D.L n. 60/2024, L. n. 95/2024, Circolare Inps n.91/2025
Le ultime news
Oggi
Con Ordinanza interlocutoria n. 19596 del 15 luglio 2025 e Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante...
 
Oggi
Nel Messaggio n. 2229 del 14 luglio l'Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno...
 
Ieri
Firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale...
 
Ieri
Sono oltre 1.000 i depositi in un mese, per un totale di 80.255 contratti depositati e attivi da inizio...
 
Ieri
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, il diritto dell’incolpato di accedere alla documentazione...
 
Mercoledì 16/07
In Gazzetta Ufficiale il Decreto 22 aprile 2025 el Ministero della Giustizia, di adeguamento dei limiti...
 
Mercoledì 16/07
L’Inail ha pubblicato il modello OT23 per il 2026, con la relativa guida alla compilazione,...
 
Martedì 15/07
Con Messaggio n. 2193 dell'8 luglio l'Inps comunica il rilascio di nuove funzionalità finalizzate...
 
Martedì 15/07
Con Messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 l'Inps aveva comunicato il rilascio di un nuovo servizio per...
 
Lunedì 14/07
Con Nota n. 5944 dell'8 luglio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti riguardanti...
 
Lunedì 14/07
Sono disponibili dallo scorso 10 luglio, sul portale dedicato, nuove fuzionalità di gestione della...
 
Lunedì 14/07
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17959 del 2 luglio 2025, torna a soffermarsi sul corretto adempimento...
 
Venerdì 11/07
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15619 del 15 giugno 2025, ha stabilito che è nullo...
 
Venerdì 11/07
Nuovo intervento della Corte Costituzionale sul tema dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali...
 
Giovedì 10/07
Con Circolare n. 9 del 18 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato...
 
Giovedì 10/07
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera dello scorso 1° luglio, è approdata in Gazzetta...
 
Mercoledì 09/07
Cassa Forense, con Comunicato pubblicato sul proprio sito internet, informa che, dallo scorso 3 luglio...
 
Mercoledì 09/07
Con Sentenza n. 94 del 20 maggio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità...
 
Mercoledì 09/07
Lo scorso 4 luglio il Presidente dell'Inps, Gabriele Fava, e il Procuratore Generale della Corte dei...
 
Martedì 08/07
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nuove FAQ relative alla Patente a crediti.In una di...
 
Martedì 08/07
Nel Messaggio n 2130 del 3 luglio l'Inps, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche...
 
Martedì 08/07
Cassa Forense rende noto che, a partire dalla mensilità di giugno 2025, gli importi di pensione...
 
Lunedì 07/07
Indicazioni Inps sui contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per...
 
Venerdì 04/07
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha presentato le nuove funzionalità della piattaforma...
 
Venerdì 04/07
L'Inps ha reso noto che il servizio online “Domande di maternità e paternità”...
 
Venerdì 04/07
Cassa Forense, in data 2 luglio, ha pubblicato sul proprio sito internet, nell'apposita area dedicata,...
 
Venerdì 04/07
Con Sentenza n. 17195 del 26 giugno 2025 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affermato il...
 
Giovedì 03/07
Con Circolare n. 105 del 27 giugno l'Inps fornisce istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello...
 
Mercoledì 02/07
Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che l'utilizzo dei dati biometrici sul posto...
 
Martedì 01/07
I beneficiari dell'assegno di inclusione, che hanno ricevuto l'ADI dalla mensilità di gennaio...
 
Martedì 01/07
Ancora pochi giorni utili per la presentazione delle istanze per il fermo pesca 2024. Scade infatti...
 
Lunedì 30/06
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio sullo stato legittimo degli immobili...
 
Lunedì 30/06
Lo ha comunicato l'Inps nel Messaggio n. 1966 del 20 giugno.Con la mensilità di luglio sarà...
 
Lunedì 30/06
Con il Messaggio n. 1980 del 23 giugno l'Inps comunica il rilascio di una nuova versione della procedura...
 
altre notizie »
 

Studio Legale Bruno Sisti

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna (BO)

Tel: 051-5882388 - Fax: 051-5882388

Email: avvocato@studiolegalesisti.it

P.IVA: 02134861208