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Novità PEC Amministratori: dal 31 ottobre si cambia!
Martedì 11/11/2025
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Il DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) comprende una norma che ben poco ha a che fare con il suo tema. L’art. 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede infatti importanti novità sull’obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro Imprese previsto dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dal suddetto art. 13 del DL 159/2025 e dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce ora quanto segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”. SONO QUINDI DUE LE NOVITA’ IMPORTANTI
L’obbligo si applica:
Tutti gli amministratori obbligati già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno ancora comunicato il domicilio digitale all’ufficio del Registro Imprese DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025. Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioniLa mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria. La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti. La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è invece soggetta al pagamento:
L’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati. |
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Studio Legale Bruno Sisti |
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